Normativa e-cig

09.09.2013 11:39

 

NORMATIVA

TASSA: Dal 1 gennaio 2014 si applica una imposta di consumo del 58.5% sul prezzo di vendita (come per il tabacco dovrebbe essere applicata una volta sola, e non ad ogni passaggio) su tutti i prodotti relativi al fumo elettronico (comprese le parti di ricambio). La tassa deve essere versata in anticipo dal rivenditore.

REQUISITI PER LA VENDITA: La vendita del prodotto è libera. L’autorizzazione (e non concessione come per i tabaccai) per la commercializzazione viene rilasciata dall’AAMS nei confronti di quei soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del Decreto Ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67. Il titolare delle rivendite deve:

non aver subìto provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari; non essere stati rinviati a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi; non aver riportato condanne per reati finanziari; non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa e l’imposta sul valore aggiunto; non essere sottoposti a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né trovarsi in stato di liquidazione; non aver riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando; non trovarsi in una delle fattispecie previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (4), così come sostituito dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. Se, dopo il rilascio dell’autorizzazione, vengono meno uno o più requisiti, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla revoca dell’autorizzazione.

 

N.B. Le modalità di versamento dell’imposta, della richiesta di autorizzazione alla vendita, della variazione dei prezzi, verranno stabiliti dal ministero dell’Economia e delle Finanze mediante decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2013. Peranto le misure di cui sopra non sono ancora in vigore. Al riguardo dal mese di settembre si terranno incontri con MEF, AAMS, MISE, MinSalute e audizioni parlamentari, dando finalmente via ad un dibattito su queste norme che sino ad oggi non c’è stato proprio a causa dell’uso – ingiustificato -della decretazione d’urgenza.

 

DIVIETI DI UTILIZZO: Viene esteso il divieto di utilizzo nei luoghi pubblici, prevista dalla Sirchia, valido per le sigarette tradizionali. Questa legge, tuttavia, prevede la possibilità di riservare parte del proprio negozio a fumatori purché sia dotato di appositi sistemi di ventilazione. La norma presenta comunque notevoli contraddittorietà – visto che fa continuo riferimento al “fumo”, come sappiamo assente nelle e-cig – che portano ad una difficile applicazione della norma stessa. Al riguardo è stata inviata una richiesta ufficiale al Ministero della Salute in relazione all’interpretazione della normaLa risposta non dovrebbe arrivare prima di settembre. Nel frattempo il consiglio è quello di andare avanti come sempre, e in caso di contestazioni (ad es. multa, ecc.) informare immediatamente Anafe che attiverà subito lo studio legale. Possiamo già preventivare che l’avvio di una probabile guerra legale, come già avvenuto in altri paesi (ad es. USA, Olanda, ecc.).

 

DIVIETO DI PUBBLICITA’: Viene vietata la pubblicità a mezzo stampa, TV, radio ed Internet. E’ fatta eccezione per le pubblicazioni stampate destinate esclusivamente ai professionisti del settore.

Fermo restando l’assurdità di tali misure, stiamo già lavorando affinché si possa modificare l’intero impianto della normativa sulla base di “limitazioni ma non divieti”. Siamo consapevoli dell’impatto sull’intera sistema distributivo e per questo anche su questo aspetto abbiamo richiesto una circolare interpretativa al Ministero della Salute in merito ai divieti per le e-cig. Unitamente a ciò stiamo già predisponendo con i legali una valutazione sulla reale applicabilità della norma vista la diversità tra i prodotti del tabacco e la sigaretta elettronica. Per la pubblicità web, il consiglio nel frattempo è di appoggiarsi a server esteri, di modo che la questione sia incontestabile, non essendoci divieti a livello UE. Per la pubblicità dei marchi in sé, il consiglio – sempre in attesa di un’interpretazione chiara della norma (e di eventuali modifiche) è una creatività non aggressiva che non inviti “fumare in maniera salutare” o spinga su minori, sesso, ecc.

 

Fonte: ANAFE