Sigarette elettroniche, stop alla maxi-tassa. Il Tar del Lazio ipotizza un rinvio alla Consulta

09.02.2014 20:51

No alla maxi-tassazione del 58,5% delle sigarette elettroniche e dei prodotti accessori. E questa volta il Tar del Lazio non lascia dubbi interpretativi sulla portata dell'ordinanza di sospensione fino al prossimo 19 febbraio (solo dopo si entrerà nel merito della querelle tra produttori e venditore di "vaporizzatori" e Monopoli di Stato) del regime autorizzatorio per i produttori e gli operatori delle sigarette elettroniche. Non solo. Con l'ordinanza depositata ieri i giudici amministrativi ipotizzano anche un possibile rinvio alla Consulta sulla questione di legittimità costituzionale della maxi-imposta del 58,5% sul prezzo di vendita al pubblico delle e-cig e dei prodotti accessori, perché in contrasto con i principi di uguaglianza e della capacità contributiva, per citarne soltanto due. E per chiudere il cerchio è paventato anche l'invio degli atti del Fisco italiano sulle sigarette elettroniche alla Corte di giustizia europea.

Sospensione dell'obbligo delle autorizzazioni 
Il Tar del Lazio, dunque, torna sulla disciplina delle autorizzazioni e su quella fiscale delle sigarette elettroniche dopo che nelle scorse settimane si era già pronunciata con una sospensiva, certamente chiara del regime autorizzatorio ma certamente poco chiara sul regime fiscale. Ora a sgombrare il campo da ogni equivoco lo stesso tribunale amministrativo; accogliendo il ricorso della Fiesel-Confesercenti, non lascia alcun ombra di dubbio e in relazione al decreto ministeriale del 16 novembre scorso e delle relative "Faq" adottate dall'agenzia delle Dogane il 3 gennaio. Sul fronte delle autorizzazioni, sospende il divieto imposto dall'amministrazione di continuare a commercializzare e vendere le sigarette elettroniche nel caso in cui gli operatori già attivi sul mercato al 1° gennaio 2014 non abbiano conseguito l'autorizzazione al commercio di vaporizzatori, dei loro componenti, dei liquidi e dei relativi prodotti accessori e strumentali. 

Stop alla maxi-tassa 
L'ordinanza, come detto, sospende chiaramente anche il regime fiscale delle e-cig in vigore dal 1° gennaio di quest'anno. Nessuna tassazione, almeno fino alla pronuncia nel merito, dell'imposta del 58,5% del prezzo di vendita al pubblico di prodotti accessori e strumentali all'utilizzo di vaporizzatori come possono essere i caricabatteria o le custodie delle e-cig. Per completare il quadro i giudici amministrativi congelano anche la decisione delle Dogane di far rientrare tra i prodotti succedanei del tabacco da assoggettare al regime autorizzatorio e tariffario, nonché alla maxi-imposta, anche i prodotti che non contengono nicotina, nonché i dispositivi elettronici e i loro componenti accessori a prescindere dal fatto che siano o meno utilizzati per la "vaporizzazione" di nicotina.

Il rinvio ai giudici comunitari 
Oltre al possibile rinvio della questione e-cig alla Consulta, i giudici del Tar del Lazio non escludono la possibilità di rimettere la questione alla Corte di giustizia. I giudici comunitari sarebbero chiamati a verificare se alla luce dei principi sulla libera circolazione dei «fattori e dei prodotti economici», di tutela e delle libertà fondamentali siano di fatto contrari a una disciplina nazionale, come quella introdotta in Italia, che applica un'imposta di consumo con aliquota al 58,5% sul prezzo di vendita, prevede tariffe dei prezzi al pubblico «determinando una rigida e predeterminata regolamentazione dei prezzi di vendita» e, in conclusione, complica ciclo produttivo e distribuzione dei prodotti con l'introduzione di una serie di adempimenti procedurali.

 

Fonte:https://www.ilsole24ore.com/