TAR Sospende tassa su sigarette elettroniche

03.04.2014 23:25

N. 01516/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00735/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

Flavourart s.r.l., Smooke s.r.l., Smart Evolution Trading s.r.l., Arbi Group s.r.l., in liquidazione volontaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Vinti e Fabio Francario, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francario in Roma, via della Mercede, 11;

 

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Fiesel-Confesercenti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Fraccastoro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via di San Basilio, 72;
Federcontribuenti Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Fraccastoro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via di San Basilio, 72;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del D.M. 16.11.2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 7.12.2013 e delle “Risposte ai quesiti più frequenti” (c.d. FAQ) adottate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rese note mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane in data 03.01.2014;

- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa:

1) la decisione di prevedere che gli operatori già presenti sul mercato che non hanno conseguito alla data del 1°gennaio 2014 l’autorizzazione al commercio di vaporizzatori, della loro componentistica, dei liquidi destinati alla vaporizzazione e dei relativi prodotti accessori e strumentali (ovvero dei prodotti indicati al comma 1, dell’art. 62 –quater, comma 1, del d.lgs. 26.10.1995, n. 504), non possano continuare a commercializzare e vendere tali prodotti;

2) la decisione di assoggettare a regime autorizzatorio e tariffario e all’imposta nella misura del 58,5% del prezzo di vendita al pubblico (di cui all’art. 62 –quater, comma 1, del d.lgs. 26.10.1995, n. 504) la vendita di prodotti accessori e strumentali all’utilizzo di vaporizzatori (come ad esempio i caricabatteria o le custodie dei vaporizzatori);

3) la decisione di ritenere succedanei del tabacco ed assoggettati a regime autorizzatorio e tariffario e all’imposta prodotti che non contengono affatto nicotina ovvero dispositivi elettronici, componenti e accessori a prescindere dal fatto che siano o meno deputati alla vaporizzazione di nicotina ovvero vengano o meno concretamente ed effettivamente adibiti a tale uso da parte dei loro utilizzatori; nonché, comunque:

4) la stessa decisione di applicare in via generale sui prodotti indicati al comma 1 dell’art. 62 –quater del d.lgs. n. 504/95 la suddetta imposta della misura pari al 58,5% sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti medesimi e di sottoporre gli stessi a regime autorizzatorio e tariffario; e, infine 5) ove e per quanto occorrer possa, la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 20.11.2013, prot. n. DAC/CTL/8443/2013; il tutto previa, ove occorra e ritenuta non manifestamente infondata la relativa questione, a) rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 62 –quater del d.lgs. 26.10.1995, n.504, per violazione degli artt. 3, 35, 41, 53 e 97 della Cost.; nonché b) sempre ove occorra, previa rimessione alla Corte di Giustizia della seguente questione “dica la Corte di Giustizia se i principi di diritto europeo in materia di libera circolazione dei fattori e dei prodotti economici, di tutela delle libertà fondamentali e di libera concorrenza nel mercato unico, nonché gli artt. 30, 34, 35 e 110 del TFUE, l’art. 401 della direttiva 112/2006/CE e l’art. 1 della direttiva n. 118/2008/CE, ostino ad una normativa nazionale come quella di cui all’art. 62 – quater del d.lgs. n. 504 del 1995, che: a) introduce un’imposta di consumo con aliquota al 58,5% sul prezzo di vendita dei prodotti al pubblico; b) prevede una tariffazione dei prezzi al pubblico, determinando una rigida e predeterminata regolamentazione dei prezzi di vendita; c) impone una serie di obblighi ed adempimenti procedimentali che interferiscono con il regolare ciclo produttivo - distributivo dei prodotti.”;

- nonché, ancora, per l’annullamento dei seguenti atti, impugnati con motivi aggiunti:

- d.m. 12.2.2014, a firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze;

- circolare AAMS prot. n. DAC/DIR/14 del 21.1.2014 e di ogni loro atto preparatorio, presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Vista l’istanza cautelare contenuta nei motivi aggiunti;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti di cui al verbale;

 

 

Considerato che l’art. 62 –quater del d.lgs. n. 504/95 sottopone ad una nuova, gravosa imposizione indiretta, nonché al connesso regime autorizzativo, “ i prodotti succedanei dei prodotti da fumo”;

Rilevato che detta normativa:

- non delinea in maniera sufficientemente determinata la base imponibile, né comunque stabilisce specifici e vincolanti criteri direttivi idonei ad indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa primaria;

- consente, conseguentemente, l’applicazione di un’aliquota unica e indifferenziata in relazione ad una serie eterogenea di sostanze e di beni aventi uso promiscuo;

Ritenuto, pertanto, che detta normativa, presenti profili di irragionevolezza tali da giustificare la sottoposizione della relativa questione alla Corte Costituzionale;

Rilevata, infine, l’irreparabilità del pregiudizio allegato dalle società ricorrenti, in quanto - per la rilevante ed immediata incidenza degli adempimenti di ordine amministrativo e fiscale oggetto di impugnativa su tutta la filiera delle c.d. “e- cig” - non si può escludere che, nel tempo necessario alla definizione della questione di costituzionalità, esse possano subire un tracollo economico, con conseguente espulsione dal mercato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, così provvede:

1) accoglie l’istanza cautelare fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale (che viene rimessa con separata ordinanza), e rinvia il seguito del suo esame alla Camera di Consiglio che verrà fissata dopo la comunicazione di tale decisione;

2) per l’effetto dispone la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti.

Compensa le spese della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     


 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)